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2020, Quotidiano "Il Foglio"
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lettera al Direttore de Il Foglio
The Italian Parliament has to change some institutional mechanisms in light of the political experience to improve efficiency of the form of government. To this end, the paper points out some necessary changes in the institutional, procedural and constitutional rules that need to be done in the next period.
Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici, 2005
In molte Regioni la stagione degli Statuti è fi nita, ma non è fi nita in gloria. Troppo tempo e troppa attenzione sono stati dedicati all'inutile dibattito attorno alle "norme di principio": l'equivoco per cui gli Statuti sarebbero delle "piccole costituzioni" è stato chiarito dalla Corte costituzionale, la quale ha fatto bene a dire con tutta chiarezza che non è così, che le Regioni sono libere di assumere tutti i programmi che ritengono politicamente importanti per la propria collettività ma che, giuridicamente, queste norme non possono avere alcun effetto giuridico. Dal punto di vista giuridico, gli Statuti non sono "costituzioni", ma una legge regionale rinforzata, non necessaria (le Regioni potrebbero decidere di lasciare in vigore gli Statuti del 1970), a competenza limitata e riservata: nulla di più. Equipararli alla Costituzione temo rientri oltretutto nell'atteggiamento, purtroppo così diffuso, di svalutazione di questa, quell'atteggiamento che, sottovalutando o ignorando il signifi cato politico-istituzionale del processo costituente italiano, sembra considerare la Carta costituzionale come qualcosa che non ha un valore diverso dalla legislazione costituzionale "motorizzata" che ogni singola maggioranza al Governo può imporre, come fosse un fatto tecnico, più che un fatto politico. Il vero nodo degli Statuti sta proprio qui. Gli Statuti hanno un contenuto "necessario" ed uno "eventuale", dice la Corte: tra i secondi rientrano anche le norme programmatiche, che hanno una funzione "ricognitiva" delle funzioni e dei compiti della Regione. Non solo le norme programmatiche non hanno effi cacia giuridica nel senso che non creano diritti e doveri in capo ai singoli, 251
MentePolitica, 2016
Il 4 dicembre scorso gli elettori si sono pronunciati in maniera chiara contro l'ampio progetto di riforma costituzionale approvato dal Parlamento nell'aprile del 2016. Sebbene siano emerse varie motivazioni che hanno indotto a votare "sì" o "no" al referendum, esso ha riguardato un'organica proposta di riforma della Costituzione e la sua reiezione popolare avrà delle conseguenze sul processo riformatore e sulle istituzioni nazionali. Si può provare a ipotizzare quali saranno alcune di queste conseguenze.
Il voto del 4 dicembre segnerà la vita istituzionale del paese. L'eventuale revisione di 47 articoli della seconda parte della nostra Costituzione rappresenterebbe una considerevole modifica delle nostre istituzioni e, nel merito, introdurrebbe un nuovo assetto della rappresentanza delle Camere; la bocciatura della riforma segnerebbe un ennesimo passo falso del riformatore costituzionale che, da molti decenni, non trova la quadra tra ipotesi di revisione e istanze dell'elettorato.
volere la luna, 2021
L'assalto al Congresso di Washington lascia sul tappeto insieme a cinque morti e a una ferita istituzionale incancellabile , molti interrogativi sul futuro della democrazia e sulla lealtà della polizia e degli apparati di sicurezza. Ma anche la certezza che senza una soluzione della crisi sociale non si uscirà dalla crisi politica
Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici, 2006
Processo penale e giustizia, fascicolo n. 2, 2024
La Corte di cassazione ha statuito, in senso affermativo, sulla abnormità del provvedimento con cui il giudice, dopo aver erroneamente dichiarato la nullità dell’atto introduttivo del giudizio per irregolarità della procedura di notificazione, abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero facendo così indebitamente regredire il procedimento penale. La breve annotazione qui proposta si prefigge lo scopo di soppesare il principio di diritto confrontandolo con le acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di abnormità.
2001
Cooperazione internazionale e sviluppo del sottosviluppo. Mi-tc'r occidcntale dcrivato clalla catego-ria ottoccntesca di progresso, il con-cctto di «sviluppo", nonostante i fal-limenti empiricr, cerca di resistcrc ncl tentativo cli dominarc le relazict-ni internazionali fra pacsi ricchi c pacsi poveri, Coniuganclosi con nuo-ve catcgorie, comc cluella di "globa-lizzazione,, si sforza cli pcrsistere ncl sostenerc la struttura delie relazioni contemporancc fi a i cosiddetti Primo c ?rto Mondo,lmplicita in queste ti-pologie, che riclucono 1a vasta gam-m:l cli situazioni culturali c sociali a due rnodclli semplici (sviluppati sot-tosviluppati), è la visione unilincare dcll'cvolr.rzionc a giu stificazione dcllc politicl-re cli "cooper:lzionco, così co-mc nel passaLo :ìveva lcgittimato lc pratiche coloniah. E,ppurc 1'evidenza scientific:r ha chi:rrito come ncl corso clellc dccadi cleilo .sviluppo,, inaugur:rte ncgli anni Sess:'rnta clalle Nazior-ri Unitc, gli unici pacsi a svilupparsi fosscro stati quelli dci "benefattori». Gli al-tri, al cottt11ri1r, strnrl stiìti Strttosvi-luppati", in conscgttenza allc stesse azioni c1cllo .svihrppo» e alle spccifi-che rclazioni politrco-economiche fra n:rzioni industrializzate e naziot-ti clel ?rro Mondo (Frank, 1969; Sta-venhagcn, 1970; Bastjdc, 1971, Ba-landicr, 1971; Rodnet,, 1972). Non sarebbcro qr-rincl lc strutturc interne tradizror"rali (in rcaltà ampiamcnte u-tilizzatc dal colonialismo e clalf impe-ri:rlismo), né l'autonomia. c l'isola-mento a rendere lrna società «sotto-svilupp:lt:l". Al contrario il sottosvr-luppo è il prccipitato dellc rclazioni estcrnc con lc società occiclent:rli, determinate c1al1'cspansionc cleile tecnichc del sistcma capitalistico mondiale. Le azioni di cooperazione internazio-nale non si sottraggono a cluesta logi-ca di "sviluppo clel sottosviluppo". A-nalizzanclo le prove empiricl-re, in ef-fetti, possiamo facilmente not:lre che 'F fucercatore all'Università Bicocca di Milano 15 OPINIONI
Federalismi.it, 2018
Sommario: 1. Premessa: diritto costituzionale e analisi dei fenomeni secessionisti. 2. No hay nada que discutir? 3. Secessione, rigidità e democrazia nell'approccio della Corte suprema canadese. 3.1. Un referendum sulla secessione come via per l'unità? 4. La questione catalana: dal Canada all'Italia. 5. Distinguere: la rivendicazione catalana e il suo contesto. 5.1. Estado autonómico e questione (pluri)nazionale. 5.2. La risposta del nazionalismo spagnolo. 6. Considerazioni conclusive.
Jakob Tanner, «Bildgalerie der Strasse»: Abstimmungsplakate in der Schweiz des 20. Jahrhunderts, in: Bettina Richter (Hg), Ja! Nein! Yes! No! Swiss Posters for Democracy. Museum für Gestaltung Zürich: Plakatsammlung/Poster Collection, Zürich: Lars Müller Publishers 2021, S. 15-19.
Soins Cadres, 2015
Cahiers du Centre de Linguistique et des Sciences du Langage
Colombia Internacional, 2024
European Journal of Education Studies, 2019
Journal of Alloys and Compounds, 2017
Revista chilena de nutrición, 2021
2016
Literature and Psychology: Proceedings of the Eleventh International Conference on Literature and Psychology, 1995
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei), 2015
Organic Letters, 2006
The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2007
Journal of soil science and plant nutrition, 2011
EAA 2025, 2025
Journal of Environmental Quality
International Journal of Sports Physiology and Performance, 2007
arXiv (Cornell University), 2021
Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development
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