Books by Giancarlo VALLONE
Il volume raccoglie molti studi relativi alla storia delle istituzioni territoriali pugliesi nel ... more Il volume raccoglie molti studi relativi alla storia delle istituzioni territoriali pugliesi nel periodo medievale, in particolare nell'età orsiniana (1399-1463).
Papers by Giancarlo VALLONE
This contribution reconstructs critically the life of the great jurist and magistrate of the ange... more This contribution reconstructs critically the life of the great jurist and magistrate of the angevine age Andrea da Isernia showing prominently mistakes of old biographys,but also finding neglected events of his life (as the relationship with Fratres Clareni or with Eude de Toucy, Magnus Iustitiarius of the Kingdom) and also using unpublished documentation. The works of the jurist, both the major and the minor and minimal ones, as well as lost works, and also those falsely attributed to him, are examined both from a chronological point of view, but expecially in their main ideas destined to leave an important tracks in subsequent jurists.
sostiene che per la sua corretta comprensione, il Liber Augustalis, ch'è un testo giuridico, va c... more sostiene che per la sua corretta comprensione, il Liber Augustalis, ch'è un testo giuridico, va compreso giuridicamente, senza semplificazioni. Si sostiene l'importanza, per questa comprensione, dell'uso degli antichi Commentatori, come Marino da Caramanico e Andrea da Isernia. Si sostiene che il concetto di 'stato' va storicizzato. Si sostiene che la const. Cum satis afferma la nomina di officiali regi di giurisdizione anche nelle terre feudali, ma è attuata occasionalmente, nel caso di morte di qualche barone o in altre occasioni.
The essay Interpretare il Liber Augustalis states the need to understand the leges of Frederick I... more The essay Interpretare il Liber Augustalis states the need to understand the leges of Frederick II as a product of legal knowledge, without indulging in a merely lexical interpretation. The concrete life of these leges, their being 'norms' is first of all attested by the ancient jurists themselves, who provided an interpretation which has to be examined together with the text of the leges. Consequently, we should scrutinise without any confusion the juridical meaning of different institutions such as the iustitia domnica (dominical coercion) or the jurisdiction in the strict sense. With regards to Feudal jurisdiction, the essay will examine a number of Frederick's leges, such as the Cum Satis, whose authentic meaning will be retraced highlighting its importance for the understanding of Frederick's fundamental ideas, and the chapter Item ad inquisitionem by Charles I of Anjou (1282).
Giancarlo Vallone La costituzione feudale di Montesquieu* Sommario: 1. I due libri finali dell'Es... more Giancarlo Vallone La costituzione feudale di Montesquieu* Sommario: 1. I due libri finali dell'Esprit des Lois.-2. La conquista dei Franchi.-3. Il Re e il potere unico.-4. Il potere inerente ai feudi.-5. L'ereditarietà dei feudi.-6. Loyseau e Montesquieu.-7. Fief e (è) justice.-8. Il diritto proprio al potere dei corps e la costituzione.-9. Feudi e offici.-10. Prospettive meridiane.
Sembra paradossale, e forse non lo è, che l'idea d'una costituzione, in Bodin, possa essere ricer... more Sembra paradossale, e forse non lo è, che l'idea d'una costituzione, in Bodin, possa essere ricercata in quella 'costituzione mista' alla quale proprio Bodin è, come si sa, contrario. Bodin in verità, è contrario alla teoria classica del 'governo misto' che definisce la costituzione per la differente matrice 'politica' delle parti costitutive (aristocratica, democratica etc.), mentre il rinato concetto di 'costituzione mista', storicamente ambientato dal Medioevo all'Età moderna, definisce piuttosto il modo genetico del potere in mescolanza: se potere originario o derivato. Quest'ultima è una riflessione che poggia su alcuni presupposti che qui non possono essere esaminati o sostenuti; e cioè, anzitutto, sul fatto che fino alla modernità politica, e all'aprirsi della stagione burocratica, quel che esiste (perché politicamente rilevante) in costituzione si dà in una originarietà esistenziale, e non derivata: 'Dei dispositione' secondo il detto del Glossatore. 1 Inoltre, queste 'parti' della costituzione, che potremmo chiamare, e non sarebbe una novità, 'corpi intermedi', sono potere nel fondamento della loro stessa esistenza, ovvero hanno un diritto proprio al potere (o 'sono' potere), cioè, come dicono gli antichi giuristi, hanno potere 'iure proprio', 2 che è un modo di indicare, il potere originario. L'originarietà non è dunque, come sarà in seguito, è cioè nella stagione successiva alla Grande rivoluzione, una qualità esclusiva del potere sovrano, 3 ma una necessità plurale della costituzione, perché solamente nella partecipazione di queste parti c'è l'unità politica, anche nel senso della necessaria mescolanza di 'poteri' non semplificabili in una derivazione, sia tra loro sia con quei poteri (come quello burocratico) derivati da un maggior potere, che già, in quell'età prerivoluzionaria, ci sono o iniziano ad articolarsi. Che molti dei poteri costituiti in unità necessaria siano nati dal seno della vita, e originari, lo hanno ben visto Brunner, 4 e altri autori; ad esempio Mousnier, 5 che apre la sua opera maggiore con una chiara distinzione tra feudo e officio, cioè con la distinzione elementare tra poteri originari e derivati; 6 oltre naturalmente alle percezioni di autori classici e, per così dire, coevi, da
La costituzione feudale e gli intenti dei baroni Gli studi sulle istituzioni feudali del Mezzogio... more La costituzione feudale e gli intenti dei baroni Gli studi sulle istituzioni feudali del Mezzogiorno d'Italia sono indubbiamente poco frequenti, e si tratta di una specie di paradosso, perché il feudo è considerato, direi a ragione, una istituzione di importanza fondamentale nella storia del Mezzogiorno, a differenza, poniamo, del ruolo che il feudo assume nell'assetto costituzionale dell'Italia comunale. Se confrontiamo la storiografia francese, e, almeno, spagnola sulle istituzioni feudali regionali, dobbiamo, per forza di cose, riconoscerne la maggiore nervatura e frequenza. Certamente tra le molte ragioni di tutto questo, alcune sono generali. Ad esempio alcuni storici del diritto hanno affrontato, ciascuno a loro modo, il feudo da un punto di vista eminentemente giuristico, estendendosi anche all'esame di quell'immenso, e in sostanza inesplorato giacimento ch'è l'antica dottrina giuridica napoletana; ma molti storici di altra formazione, per vecchio pregiudizio antigiuridico, continuano a pensare del tutto irrilevanti, ed anzi inutilmente complicanti, sia quella dottrina che quella storiografia, che, se usate, vengono in genere fraintese, esibendo, nel migliore dei casi, una comoda quanto incolta distinzione tra ciò che sarebbe 'fatto' e ciò che sarebbe 'diritto'. Inoltre il tentativo di liberazione della cultura storiografica italiana dal pregiudizio antigiuridico, collegato all'esigenza di un consapevole uso del sapere giuridico e costituzionale 1 almeno in questioni che siano, esse stesse, giuridiche e costituzionali, come indubbiamente il tema della sovranità, o quello delle giurisdizioni, e altri, se ha certamente a che fare con l'introduzione, a lentissima penetrazione, del pensiero di Weber, deve poi molto all'opera di Gianfranco Miglio e dei suoi allievi, tra i quali in posizione eminente Pierangelo Schiera, che hanno diffuso autori come Schmitt e Böckenförde, Brunner e Hintze, e altri. Sono tutti storici e giuristi capaci di teoria, e a volte misconosciuti dalla stessa storiografia giuridica, come indica, in quell'ambito di studi, l'utilizzo appena embrionale e occasionale del concetto di costituzione medievale 2 ; ma il misconoscimento è sommo, e l'indifferenza è massima in quegli storici di varia tendenza e formazione che non credono nella 1 Distinguo i due concetti nel senso schmittiano, e di altri autori, a tutti, o quasi, noto («la costituzione non si basa su una norma», ma è «unità politica», con separazione tra «costituzione e legge costituzionale»). 2 Per un cenno di principio alla questione:
REGNA Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale Linguaggi e ideol... more REGNA Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale Linguaggi e ideologie del Rinascimento monarchico aragonese (1442-1503) Forme della legittimazione e sistemi di governo a cura di
Il pregiudizio relativo alla ininterrotta distinzione fra diritto pubblico e diritto privato nell... more Il pregiudizio relativo alla ininterrotta distinzione fra diritto pubblico e diritto privato nella storia occidentale può considerarsi ancora ben radicato. Tuttavia, ad esempio, il fatto che in età medievale, ed anche dopo, un potere politico come la giurisdizione potesse essere pensato oggetto del diritto di proprietà del Re o di signori, mostra che il piano del potere e quello del diritto non corrispondono affatto, in quell'epoca, al piano nel quale noi pensiamo la coppia polare del diritto pubblico e del privato; in particolare il regime giuridico del potere non è per nulla necessariamente di diritto pubblico. In questo saggio vengono esaminate le rifl essioni di un grande giurista secentesco, Charles Loyseau, partendo proprio dalla categoria della "concezione proprietaria del potere".
La Redazione valuta il valore scientifico dei contributi ricevuti e la loro coerenza con la tradi... more La Redazione valuta il valore scientifico dei contributi ricevuti e la loro coerenza con la tradizione del Bullettino. I saggi vengono poi sottoposti ad una doppia lettura al buio da parte di specialisti scelti nell'ambito del Comitato di lettura o individuati in base alle competenze necessarie. L'autore viene informato del giudizio sul contributo in modo riservato. Gli autori debbono tener conto, ai fini della pubblicazione, degli interventi integrativi o correttivi suggeriti dal Comitato di lettura. Il Bullettino si ispira al Codice etico delle pubblicazioni scientifiche definito dal Committee on Publication Ethics, consultabile al sito:
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