Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell’economia, diritto sociale, 1949
espresso dru Pio XI nelb SU" Enclicica " Qu~ dr"gesimo Anno" qurundo dice che: "Swrebbe più oppor... more espresso dru Pio XI nelb SU" Enclicica " Qu~ dr"gesimo Anno" qurundo dice che: "Swrebbe più opportuno che il contr"tto di Iru-"oro si r"ddolcisse nell", misura; del possibile, , per mezzo del contmtto di società o). Per questo rruddolcimento che domrunda il Sommo pontefice lo strumento giuridico più "deguruto è senz@ dubbio quello della partecipruzione ai benefizL Codesto, sistem31 è già struto messo In pr8JtlCru In Sprugnru. Infatti il concetto legrule dell'Impres" e il diritto di tutti i suoi elementi di p"rtecipare ai benefizi, si formula> già nell'rurt. 26 del «Fuero de los Esprunoles». E l" plllrtecipazione ai benefizi è s"ncita dan" legislazione di alcuni Regolamenti nazionruli del L",,,oro (per es. quelli dena industria minemria del carbone, delle industrie siderometanurgiche, dell' industria minerari" del piombo, dell'industria della resina, del settore l"nae cotoni nell' industria tessile, ecc. l. In codesti Regolrumenti del Lavoro in re"ltà si è regolata lru p"rtecipazione sotto forma di swlario complementare in proporzione all'interesse prodotto d,,1 crupit"le. Una vera p"rtecipazione @i benefizi si concede al personale delle Assicur"zioni dalla Disposizione del 30 Giugno 1943 col riconoscergli un diritto sopra il tanto per cento del slllldo creditore di perdite e guad8!gnL Perciò, tale essendo l", relllltà legislativ" spagnola, risult" un po' bizantina l" questione se tm di noi si debbru o no rummettere lru partecipazione degli opemi ai benefizi dell'Impres". Si vogli" o non si vogli"" codesto principio si trov," incorporruto nel nostro diritto interno. Rimane però 1'",ltro problem~, che non è di tecnica giuridica, ma di giustizi", del
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Papers by Rocco Favale
Gli studi civilistici possono essere utilmente approfonditi secondo una prospettiva storico-dogmatica aperta alle esperienze straniere. È quello si tenta di fare in questo volume, guardando soprattutto alle tradizioni giuridiche a noi più vicine, come quella francese e tedesca, cui siamo uniti da legami intensi e profondi.
I saggi contenuti in questo volume vorrebbero rappresentare delle pillole di approfondimento monografico su tematiche di diritto civile con l’utilizzo del metodo comparativo.
Qui si vuole dare allo studente l’idea del quadro evolutivo del diritto civile, che certamente travalica una prospettiva «tolemaica» del sistema giuridico nazionale. Il metodo comparativo può essere utilissimo per fornire una soluzione corretta ed efficace ad un caso concreto e assolve, altresì, una funzione importante nell’analisi sistematica della realtà sociale presa in considerazione dalle fattispecie delle norme di diritto civile.
L’itinerario seguito nel presente lavoro si articola lungo quattro direttrici.
La prima, di carattere metodologico, individua nella comparazione giuridica uno strumento in grado di suggerire all’interprete nuovi paradigmi di ragionamento giuridico ai fini della soluzione del caso concreto. La seconda testimonia come l’elaborazione di moduli concettuali nuovi nel nostro sistema giuridico abbia attinto linfa vitale dall’evoluzione della teoria dell’obbligazione nel modello tedesco, anche se talvolta l’innesto non si è sviluppato oltre uno stato meramente embrionale, come per l’efficacia protettiva a favore dei terzi. La terza focalizza l’attenzione sui percorsi europei in tema di conclusione del contratto e in tema di vendita, verificando il grado di compatibilità delle soluzioni giuridiche adottate, rispetto al processo di armonizzazione a livello di diritto contrattuale europeo. Da ultimo l’attenzione si rivolge alla responsabilità medica nei modelli francese e tedesco, accomunati dalla scelta consolidare nella regola legale la disciplina della responsabilità medica.
Per alcuni profili, come quello dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione, la Corte costituzionale (6 dicembre 2012, n. 272), chiamata in causa, ha risposto in forma negativa, anche se fondata sulla questione pregiudiziale dell’eccesso di delega. Tuttavia non è di poco momento che la Consulta abbia esteso la dichiarazione di incostituzionalità in guisa consequenziale ad altre norme intimamente collegate alla obbligatorietà della mediazione. La l. 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, c.d. Decreto Fare, ha modificato alcune disposizioni dettate, in tema di mediazione civile e commerciale, dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Uno dei cardini attorno a cui ruota la disciplina della mediazione è la reintroduzione della mediazione c.d. obbligatoria, per le materie indicate dall’art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 28 del 2010, ad eccezione del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Nella riforma viene valorizzato il ruolo dell’avvocato, prevedendo un’assistenza legale obbligatoria nel procedimento di mediazione, con evidenti implicazioni sul piano applicativo.
Il presente lavoro, che racchiude una serie di contributi multidisciplinari, di carattere filosofico, comparatistico, comunitario, privatistico, processualistico e di settore, non ha la pretesa di offrire un quadro generale e completo della figura dell’ADR. Questa raccolta di studi ha soprattutto lo scopo di riflettere su alcuni versanti generali e particolari del fenomeno, al fine di riaffrontare alcune fra le sue tante pieghe normative.
La forma "negoziata" assolve numerose e diverse funzioni, secondo le concrete esigenze perseguite, incidenti, nelle maggior parte delle ipotesi, anche sulla stessa validità ed efficacia dell'operazione negoziale.