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2018, Fondamenti di diritto tributario
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Manuale di supporto alle lezioni di diritto tributario tente presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara, corso di laurea magistrale.
Ricerca: autore = fransoni; rivista = rassegna tributaria Navigazione: [18/26] Torna al risultato Risultato precedente | Risultato successivo
Diritto & Diritti, 2017
1) Introduzione; 2) I fondamenti costituzionali del dovere fiscale: l'evasione fiscale come "rottura del vincolo di lealtà minimale che lega fra loro i cittadini"; 3) I presupposti ideologici della nozione di tributo nella cultura giuridica: cenni sugli ascendenti storici e filosofici; 4) L'esperienza italiana e la teoria dei diritti pubblici soggettivi; 5) La tutela penale tributaria: riflessioni sulla nozione di "interesse fiscale" quale bene giuridico protetto.
1. Il tema di questo breve saggio richiede, in via di premessa, una precisazione e una giustificazione. La precisazione è che il tema sarà affrontato nella prospettiva della prova e del processo, cosicché mi sembra corretto escludere dall'oggetto di analisi le presunzioni assolute essendo ormai un dato acquisito quello per cui esse appartengono alla categoria delle equiparazioni o finzioni e quindi disciplinano direttamente ed esclusivamente la fattispecie sostanziale (1) anche se, per le ragioni che esamineremo più oltre, questo non implica la loro necessaria qualificazione come norme sostanziali. Al riguardo, riterrei di potermi limitare a una puntualizzazione in ordine al criterio distintivo fra le presunzioni assolute e le presunzioni relative, giacché anche di recente nell'ambito del diritto tributario si è posto il problema se fosse assoluta o relativa la presunzione rispetto alla quale la legge non stabiliva se fosse ammessa o meno la prova contraria (2). Invero, si ritiene pacificamente che, salvo diversa disposizione di legge, tutte le presunzioni legali devono reputarsi relative (3). Questa regola soffre una sola eccezione ad opera dell' art. 2728 del codice civile; infatti tale disposizione (sulla quale torneremo fra breve) attribuisce in linea generale natura assoluta alle presunzioni " sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio " salvo diversa disposizione della legge (4). La giustificazione riguarda invece il motivo alla base della scelta di un tema che è stato oggetto di molti, assai autorevoli e acuti studi. Certamente, non sembra possibile aggiungere molto a quanto si è detto sulla disciplina generale delle presunzioni legali rispetto alla quale il vero punctum dolens pare essere ancora quello relativo alla natura sostanziale o piuttosto processuale delle presunzioni legali relative. Si tratta di un profilo rispetto al quale sarà comunque opportuno prendere posizione, ma non sembra che questo possa giustificare, di per sé, una nuova riflessione sul tema, specie considerando chi e con quale grado di profondità si è dedicato alla questione (5). La giustificazione è allora costituita da ciò che, riflettendo di recente sull'argomento (6), mi è sembrato di riscontrare nel genus delle presunzioni legali relative una varietà che negli studi generali sul tema è messa alquanto in ombra anche se non parrebbe costituire un aspetto del tutto trascurabile.
Trattazione istituzionale della parte generale del diritto tributario. Sono esaminati i principi costituzionali e comunitari, le fonti del diritto tributario, le regole ermeneutiche, l’obbligazione tributaria e i soggetti passivi dei tributi, la dichiarazione d’imposta, i procedimenti di attuazione dei tributi (accertamento, riscossione e rimborso), l’elusione, le sanzioni amministrative e penali, il processo tributario.
Rivista Di Diritto Finanziario E Scienza Delle Finanze, 2014
This paper aims to discuss fiscal problems in relation to the constitutional law, that is to the settlements of the Article 53 in the Italian Constitution. First the basic concepts of such article are discussed: public expenditure, ability to pay, progressivity. Then the fundamental question is posited: who are the "all" at the beginning of the article? It is noted that in every other article of Title IV, which embodies article 53, the "all" appears together with the word citizens. Three possibilities are deeply explored: "all" in combination with the incomes which are part of a real fiscal system; "all" together with the word citizens; "all" combined with the residents in a country. The last alternative is the one adopted. Though, clearly this is not a good choice: the contradictions which arise are in fact very severe. In the next paragraph it is explored another possibility: "all" is coupled with the beneficiaries of public expenditures. The advantages are clear: a great correspondence between taxes and expenditures, which proves itself in each sector. In the State and local expenditures, which are financed mainly by indirect taxes, whose importance increases (but VAT remains stable). In the social welfare sector, where pensions, health, and other benefits correspond to progressive levies on labour incomes. In the assistance sector, which is financed by a small but effective system of real levies on incomes. To contrast evasion becomes much easier than in the actual fiscal systems. In the end the difficulties are shown. They are not technical, but are essentially psychological. In fact the ability to pay principle must be connected with expenditure, and should have its base only on national incomes. J.E.L. Classification: H20 SOMMARIO: 1. L'antefatto: la Costituzione Italiana come base di una elaborazione sul fisco. -2. I concetti fondamentali dell'art. 53. -3. Tutti chi? -3.1. Le imposte (*) Giuseppe Vitaletti fa parte del DEIM, Università della Tuscia. Questo lavoro costituisce la rielaborazione del suo intervento al Convegno, organizzato dal circolo Fratelli Rosselli, La fiscalità e la sua riforma: una sfida democratica ed economica, Roma, 1 giugno 2012.
Politica del diritto, 2024
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Le moderne realta` tributarie ci obbligano a riconsiderare la struttura del presup- posto d’imposta. Le premesse che caratterizzano e differenziano le varie imposte prendono in considerazione nuovi elementi e aspetti, i quali apportano al presupposto una maggiore com- plessita` . Rispetto alle tradizionali strutturazioni che la dottrina ha costruito nel corso del tempo, le nuove realta` impositive non sempre si adattano bene agli schemi dogmatici classici. Tali nuovi elementi e aspetti della struttura del presupposto d’imposta hanno anche dei riflessi sulla configurazione dell’imposta nel suo insieme. Ci obbligano cosı` a ripensare alcune cate- gorie, che permettono di analizzare meglio le strutture impositive attuali. In questo senso, prenderemo in considerazione alcuni esempi particolarmente complessi e significativi che possono essere individuati nel Diritto spagnolo accanto ad alcuni casi simili condivisi dalla generalita` dei sistemi tributari contemporanei prendendo in considerazione, allo stesso tempo, anche specifici presupposti di comune applicazione della disciplina impositiva europea.
Capitolo I. Classificazione del diritto tributario nell'ambito delle scienze giuridiche. Diritto finanziario,diritto tributario e contabilità di Stato. L'attività finanziaria è propriamente l'attività di acquisizione, gestione e spesa delle risorse economico-finanziarie indispensabili allo Stato e agli altri enti pubblici minori per assolvere le molteplici funzioni loro demandate. Il diritto finanziario è quella branca del diritto pubblico che regola tale attività, ovvero la raccolta, la gestione e l'erogazione delle risorse economiche da parte degli enti pubblici. Data la grande eterogeneità di norme che lo compongono, il esso è stato scisso dalla dottrina in due discipline giuridiche distinte: • Contabilità di Stato-che disciplina istituti di natura privatistica, e comprende norme: a)sull'amministrazione dei beni dello Stato; b) sulla formazione dei contratti; c) sull'approvazione e la gestione del bilancio; d) sulla gestione della cassa e delle operazioni finanziarie in senso lato; e) sul rendimento dei conti sulla responsabilità dei pubblici funzionari per i danni recati all'erario. • Diritto tributario-che disciplina istituti a rilevanza pubblicistica. Il suo oggetto è costituito dal complesso di norme che disciplinano l'attività dello Stato e degli enti pubblici minori atta al procacciamento, in forza del potere di supremazia loro attribuito dalla legge, delle risorse finanziarie (i tributi) necessarie al conseguimento delle loro finalità. Va sottolineato che il diritto tributario non esaurisce, però, i suoi fini nel prelievo dei tributi e nella irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie a carico e trasgressori: a partire dal ventesimo secolo esso assolve altresì compiti di incentivo di certe attività, di disincentivo di altre. Sotto questo aspetto si tratta di un diritto con funzione ora garantista, ora promozionale. Rapporti tra diritto tributario e le altre branche del diritto; l'autonomia del diritto tributario. Il diritto tributario possiede molti punti di contatto con altre importanti discipline giuridiche (con il diritto amministrativo, quelle diritto costituzionale, con il diritto privato, con il diritto penale, con il diritto processuale civile)ed è stato storicamente considerato come un'appendice della scienza di finanze o come ramo del diritto amministrativo. Partendo col precisare che sussiste autonomia di una branca del diritto qualora essa possieda: 1) principi peculiari cui attingere per la creazione delle norme; 2) tecniche interpretative proprie e diversificate rispetto a quelle utilizzate nei settori contigui, appare difficile negare autonomia al diritto tributario sostanziale o materiale: esso infatti nella sua doppia valenza di regola di garanzia per il contribuente a subire un'imposizione " giusta " e di regola a tutela della cosiddetta " ragion fiscale " pone alla propria base il canone fondamentale della capacità contributiva. Quanto ai problemi di ermeneutica, altra peculiarità del diritto tributario è la sua natura di diritto di secondo grado, il che evidenzia che tale disciplina deve impiegare, in materia di interpretazione, tecniche argomentative peculiari rispetto al diritto amministrativo e rispetto al diritto privato. È quindi possibile affermare che il diritto tributario sia un diritto autonomo. Capitolo II. Le entrate coattive degli enti pubblici e il concetto di tributo. La classificazione delle entrate degli enti pubblici. Le risorse economiche che lo Stato e gli enti pubblici minori utilizzano per svolgere le funzioni loro demandate possono provenire da due fonti: 1. entrate pubbliche di diritto privato, prodotte attraverso l'amministrazione dei beni pubblici mediante la stipulazione di negozi di diritto privato (affitti, vendite…), mediante la gestione di imprese
________________________________________________________________________________ Tosi, Viotto -Dispensa di Diritto Tributario -a.a. 2009/2010 Materiale non riproducibile. Ad uso dei soli studenti della Facoltà di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia 2 LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA (il presente capitolo integra le parti del manuale dedicate alla dichiarazione tributaria il cui studio è richiesto dal programma presente nella giuda dello studente)
Marco Greggi
Arxiv preprint arXiv:1005.1804, 2010
LWW; Second edition, 2016
Geophysical Journal International, 2000
Robbins Basic Pathology (Robbins Pathology) by (Hardcover -Mar 28, 2017
Journal of Alloys and Compounds, 2003
Journal of visual communication in medicine, 2009
Clinical Anatomy And Physiology For Veterinary Technicians by Thomas P. Colville DVM MSc Joanna M.
Women's History Review, 2019
Editions des archives contemporaines eBooks, 2022
Workshop Constraints in …, 2011
Saudi Journal of Biological Sciences, 2015
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