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Costituzioni religiose

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Con l'espressione costituzioni (dal latino constituere, cioè ordinare, disporre) si indica il codice fondamentale di un istituto religioso, contenente le sue principali norme spirituali e giuridiche.

Il Codice di Diritto Canonico prevede che ogni congregazione e ordine sia dotato di costituzioni (cfr. CIC, can. 587) al fine di custodire fedelmente il carisma e l'identità dei vari istituti, secondo le intenzioni dei rispettivi fondatori (cfr. CIC, can. 578).

Le Costituzioni devono contenere le norme principali della comunità, nello specifico:

«le norme fondamentali relative al governo dell'istituto e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione, e anche l'oggetto proprio dei sacri vincoli»

Il codice deve essere approvato dalla Santa Sede e può essere modificato solo previo il suo consenso.

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 31530
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