Content-Length: 165850 | pFad | https://www.academia.edu/94871283/Giudici_conciliatori_e_giustizia_ad_Ovindoli_dal_1810_al_1935
Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
2021, ADRItalia
…
7 pages
1 file
Il giudice conciliatore fu istituito nel Regno d'Italia nel 1865 ed a fine '800 gestiva il 70% di tutte le controversie. Presente in ogni Comune, faceva parte dell'ordinamento giudiziario, ma era elettivo; determinante non era la preparazione tecnico giuridica, ma l'autorevolezza presso la comunità; e tale prassi continuò anche dopo la prima guerra mondiale. La lunghezza interminabile delle controversie giudiziali, in Italia, non è appannaggio solo del XX e XXI secolo. Una disputa relativa agli usi civici, tra gli abitanti di due comuni limitrofi in Abruzzo, Ovindoli e Celano, già in essere nel 1810, nel 1912 non era ancora conclusa.
Il tempo dei Giudicati. La Sardegna dal X al XV secolo, a cura di S. Cisci, R. Martorelli e G. Serreli, Nuoro, ILISSO, 2023
Fortificazioni e sistemi di difesa in ciascuno dei quattro Regni medievali sardi, nelle città comunali e nelle Signorìe Doria, Malaspina e Gherardesca
in "Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche", 2018
"Natural fathers between civil courts and foundling hospitals (Milan, 1816- 1880)". The essay highlights that the social outcomes of the interaction between the rules of the Habsburg civil code (1811), which admitted judicial presumption of natural paternity, and the secrecy imposed by the government to the Milanese foundling hospital, were similar to those that occurred after the introduction of the Italian civil code (1865), which forbade judicial father research. According to the sources, in Milan, under the Habsburg law, the difficulty and uncertainty of outcome of the proceedings encouraged natural mothers to deliver children anonymously at foundling hospital, as well as it happened after the Italian unification. However, different and spontaneous paternal initiatives, tolerated or admitted by the two codes and by the rules of Milanese foundling hospital, were possible. Overall, the essay confirms that in Nineteenth century, both before and after Italy unification, many natural fathers – probably the majority -- had the power to choose whether, how and when to be present in the lives of their children
2013
Alla fine degli anni Ottanta del Settecento, apparve anonima una Memoria ragionata in favore dei baroni del Regno di Sicilia per le novità fattesi dai Tribunali della Regia Gran Corte e del Real Patrimonio negli anni 1784, 1785 e 1786 sulla legislazione del Regno e contro le giusdizioni baronali. Il clima in cui il testo si collocava era quello assai rovente seguito alle riforme amministrative e giudiziarie volute da Domenico Caracciolo come viceré in Sicilia (1781-gennaio 1786), tese dopo il fallimento del progetto della formazione del catasto a colpire il potere locale dei baroni, base politica della loro influenza e autorità.
Giovanna Morelli, «Ne tacenda loquatur et dicenda conticeat». I consilia dei collegi legali bolognesi del XVI-XVIII secolo Riccardo Parmeggiani, Tribunale della fede ed ebrei. Un consilium processuale di Dino del Mugello e Marsilio Manteghelli per l'Inquisizione ferrarese (1290) Alain Wijffels, Early-Modern consilia and decisiones in the Low Countries: The Lost Legacy of the mos italicus Giuristi, testi e università fra medioevo e prima età moderna Patrick Arabeyre, Listes d'honneur méridionales de juristes médiévaux (France, fin 15 e -début 16 e siècle) Andrea Bartocci, Tra Firenze e Avignone. Due lettere di Giovanni da San Giorgio a Francesco Bruni Monica Chiantini, Giacomo Sbrozzi e il Tractatus de officio et potestate vicarii episcopi: un profilo bio-bibliografico Emanuele Conte, Una radice antica del diritto di resistenza: la dottrina dei glossatori nella Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca Ettore Dezza, Lorenzo Silvano: materiali per la scheda bio-bibliografica di un giurista del XVI secolo Dolores Freda, «La Terza Università d'Inghilterra». La formazione dei giuristi inglesi tra medioevo ed età moderna Peter Landau, Bulgarus in Pisa. Die Anfänge des Pisaner Rechtsstudiums und die Nachkorrektur der Digestenvulgata Alessia Legnani Annichini, Il Tractatus de proxenetis et proxeneticis di Benvenuto Stracca (1509-1578) Paola Maffei, Il giudice e il medico. La diversa disciplina della colpa professionale nelle riflessioni dei giuristi (dal medioevo alla prima età moderna) Andrea Padovani, Sulla dialettica dei giuristi medievali. Fallacia d'accidente e dintorni Lavinia Ricci, La produzione normativa nello Stato della Chiesa nel De bono regimine di Pietro Andrea Vecchi (prima metà del XVIII secolo) Gian Maria Varanini, Attilio Stella, Scenari veronesi per la Summa feudorum di Iacopo di Ardizzone da Broilo Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri Thomas Woelki, Singularia: eine fast vergessene Gattung der juristischen Literatur Maria Carla Zorzoli, L'educazione del giurista per la pratica (nello Stato di Milano tra Cinque e Seicento)
Glossae: European Journal of Legal History, 2013
Negli ultimi anni del Grande Scisma d'Occidente celebri giuristi italiani come Bartolomeo da Saliceto, Francesco Zabarella, Pietro d'Ancarano, Antonio da Budrio, Paolo da Castro, Matteo Mattesilani, Giovanni Canetoli, Raffaele Fulgosio, Lorenzo Ridolfi, Stefano Bonaccorsi e Giovanni da Imola scrissero tractatus e consilia nel tentativo di ristabilire l'unita della Chiesa cattolica romana. Molti di loro furono convinti sostenitori delle teorie conciliariste e assertori della limitazione dei poteri assoluti dei pontefici sopra le Chiese particolari e i loro vescovi. Molti dei temi trattati da quei giuristi furono trattati col ricorso a fonti giuridiche e pertanto in veste tecnica: ma in alcuni consiliatores si affacciano valutazioni e spunti di ordine ecclesiologico che divennero di grande attualita nei secoli seguenti.
Abstract "Il principio di imparzialità del giudice nell’opera di Isidoro di Siviglia Una costituzione della seconda metà del IV secolo, appartenente alla cancelleria di Graziano (CTh. 2.2.1, a. 376), vieta che si possa essere giudici in causa propria. Sancisce, in tal modo, uno dei principi cardine del diritto processuale, uno dei dogmi della giurisdizione. Rappresenta la base del principio dell’imparzialità del giudice espresso, ad es., nell’art. 111 della nostra Costituzione. Il divieto di Graziano non rappresenta un intervento innovativo, potendosi ravvisare dei precedenti a questa disposizione. Si fonda inoltre su un principio analogo in tema di testimonianza, risalente nel tempo, a cui lo stesso Graziano fa espresso rinvio, richiamando gli iura. Il precetto si trasmette attraverso la Consultatio, la Lex Romana Visigothorum (a cui dobbiamo la sua tradizione) la Lex Burgundionum e il Codice giustinianeo. Nel pensiero di Isidoro, influenzato, sotto il profilo giuridico, soprattutto dal diritto occidentale (Codice Teodosiano), troviamo echi di questo principio processualistico così fondante sul piano della iurisdictio? Esistono tracce di un’influenza della norma teodosiana? Nell’opera di Isidoro, sono le Sententiae, che tramandano una serie di precetti morali sulla figura dei giudici che, a mio giudizio, possono considerarsi attinenti al principio suddetto. Ho verificato infatti come il vescovo focalizzi la sua attenzione su criteri di equità e giustizia (da cui poi diramano altri parametri) che costituiscono il fondamento dei suoi precetti morali, tradotti in comportamenti giuridici. Gli stessi criteri fondanti delle norme romane sulla responsabilità del giudice. È presente anche uno specifico richiamo alla parzialità/imparzialità dell’organo giudicante. Inoltre illustrano le qualità del buon giudice che, solo attraverso alcuni comportamenti e caratteristiche determinate, può raggiungere nell’obiettività, la verità del giudizio. Il discorso sul potere, dei prìncipi e dei giudici, posto sul piano teologico, morale e cristiano, appare una trasposizione etica di principi giuridici. Le opinioni del vescovo di Siviglia traducono su un piano pedagogico-morale precetti normativi che, in tal modo, si ammantano di ulteriore autorità. La lettura delle Sententiae che propongo (sotto il profilo indicato), può giovare ad una conoscenza ulteriore del suo pensiero e, allo stesso tempo, a verificare una tradizione, anche celata, di principi romanistici. "
Historia et ius -ISSN 2279-7416 rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna www.historiaetius.eu -11/2017 -paper 4 1 Francesco D'Urso La biblioteca ideale di un giurista a metà Ottocento. Da una lettera inedita di Luigi Borsari (1804-1887)
Pubblicato in "RiMe", Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea, n. 9, Dicembre 2012. Nel 1118 l’arcivescovo Guglielmo di Cagliari scriveva una lettera di denuncia a papa Gelasio II per informarlo che il giudice di Cagliari, Mariano Torchitorio, stava infrangendo le regole procedurali per la donazione di beni agli enti ecclesiastici. Tali regole erano state volute dalla Sede Apostolica per contrastare il peccato di simonia contro il quale la riforma della Chiesa lottava da anni. Una nuova edizione della lettera permette di acquisire nuovi dati sui rapporti fra Sede Apostolica e giudicati sardi durante il Medioevo e correggere alcune interpretazioni del passato.
Judicium, 2023
L’Autore ricostruisce le vicende del dibattito sull’acquisizione e valutazione della prova a partire dal dialogo instauratosi tra Calamandrei e Wach, agli inizi del Novecento, affrontando i punti nevralgici del riformismo processuale di quegli anni in ordine alla ridefinizione del potere delle parti, alla valutazione delle garanzie difensive, alla responsabilizzazione dei soggetti. In ordine a tutti questi aspetti, il pensiero dei processualisti italiani è analizzato all’interno di riflessioni e discorsi che affrontavano il tema della valutazione della prova come problema condizionato da semplicistiche deduzioni in senso ideologico in ordine al principio del libero convincimento del giudice. L’autore mette in evidenza come il richiamo di Calamandrei alla lezione di Wach avvalorasse la tendenza a contrastare le rigidità della dottrina tedesca che legava l’‘autoresponsabilità’ del contegno processuale a un regime sanzionatorio per quei comportamenti non improntati alla verità e alla diligenza. The Author reconstructs the events of the debate on the acquisition and evaluation of evidence starting from the dialogue established between Calamandrei and Wach, at the beginning of the twentieth century, addressing the crucial points of the procedural reformism of those years regarding the redefinition of the power of the parties, the evaluation of the defense guarantees, to the accountability of the subjects. In order to all these aspects, the thought of the Italian procedural lawyers is analyzed in reflections and speeches that tackled the theme of the evaluation of evidence as a problem conditioned by simplistic deductions in an ideological sense in relation to the principle of the judge's free conviction. The author highlights how Calamandrei's reference to Wach's lesson corroborated the tendency to contrast the rigidities of the German doctrine which linked the 'self-responsibility' of the procedural behavior to a sanctioning regime for those behaviors not based on truth and diligence.
Historia constitucional: Revista Electrónica de …, 2002
Daniela Novarese "Noi profitteremo anche in quest'oggetto de' lumi che ci offre la bitannica nazione, ch'è la sola in Europa, dove la libertà civile del cittadino sia favorita ne' criminali giudizj". (G. FILANGIERI, La scienza della legislazione) "Il nome del Giury suona sì dolce a tutti gli amatori della libertà che sembra basti il proporlo perché sia accettato".
Forthcoming in tripleC: Communication, Capitalism & Critique
Orman Yangınları, 2023
Construindo horizontes na Educação Bilíngue pública: reflexões e utopias para a equidade, 2024
PPE.Atti XV, 2022
Cinema Journal, 2013
Classics@ 20, 2022
Papeles del CEIC, 2018
Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 2018
Journal of Software, 2010
Evolution, 2004
Pediatric Cardiology, 2017
2008 4th International IEEE Conference Intelligent Systems, 2008
Archives of Health Investigation, 2015
The Journal of Antibiotics, 2019
Fetched URL: https://www.academia.edu/94871283/Giudici_conciliatori_e_giustizia_ad_Ovindoli_dal_1810_al_1935
Alternative Proxies: