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Ugo Grozio

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(LA)

«Hugo Grotius, gravissimus philosophus et philologus præstantissimus.»

(IT)

«Ugo Grozio, gravissimo filosofo e filologo prestantissimo[1]

Grozio ritratto da Michiel Jansz van Mierevelt (1631).

Hugo de Groot[2] (in olandese [ˈɦœyɣ də ɣroːt], latinizzato in Hugo Grotius, da cui l'italiano Ugone Grozio o, secondo la lezione più recente, Ugo Grozio) (Delft, 10 aprile 1583Rostock, 28 agosto 1645) è stato un giurista, filosofo, teologo, umanista, storico, poeta, filologo, e politico olandese.

Firma di Ugo Grozio.

Considerato da Pufendorf come il fondatore della «scuola del diritto naturale»[3][4], giacché «prima di Ugo Grozio non ci fu nessuno che distinguesse rigorosamente i diritti naturali dai positivi, e si sforzasse di disporli in sistema chiuso e completo» (Eris Scandica, I[5]), col suo De iure belli ac pacis (1625) contribuì, durante i travagliati anni delle guerre di religione europee, alla formulazione del diritto internazionale moderno[6]. Nonostante il giudizio della critica contemporanea abbia ridimensionato l'originalità speculativa di Grozio[7][8], negandogli financo la qualità di filosofo[9], in sede storica, come ha osservato Fassò, non si può non riconoscere come la filosofia giuridica moderna faccia capo a lui, «involontario ma effettivo padre [...] di quello che viene chiamato il giusnaturalismo moderno»[10][11]. Gran parte dell'etica del Seicento e del Settecento, inoltre, ispirandosi al giusnaturalismo, può essere fatta indirettamente dipendere dalla dottrina groziana[12].

Versato negli studi umanistici (alla sua opera di filologo si devono, ad esempio, alcune edizioni di Marziano Capella, Arato di Soli, Teocrito[13], nonché una «splendida traduzione latina» dell'Antologia Planudea[14]) e teologici, tanto da essere giudicato «il più grande discepolo di Erasmo» (Cassirer[15]), Grozio inaugurò, con le sue Annotationes in Vetus et Novum Testamentum (1679[16][17]), l'epoca della «critica scientifica della Bibbia»[15], incentrata su una valutazione storica dei libri della Scrittura[18], profondendosi al contempo in un'importante attività apologetica (la cui più alta espressione è contenuta in uno scritto del 1627, il De veritate religionis christianae), tesa ad affermare, al di là delle divisioni religiose, il significato genuino del cristianesimo[19]. L'incontro di tradizione classica, specialmente stoica, e cristiana, retaggio dell'umanismo erasmiano, ha fatto assimilare l'opera groziana a una «sintesi [...] tra Cicerone ed il Vangelo» (Villey[20]).

(LA)

«Grotius hic Hugo est, Batavum captivus et exul, legatus regni, Suecia magna, tui[21]

(IT)

«Questo è Ugo Grozio, prigioniero ed esule olandese, ambasciatore del gran regno di Svezia.»

Ugo Grozio nacque a Delft, il 10 aprile 1583, da famiglia impegnata nell'esercizio della mercatura (il padre fu, inoltre, borgomastro, magistrato e assessore della cittadina batava). I suoi progenitori francesi si chiamavano de Cournets, ma il nonno di Ugo, appartenente al ramo cadetto della famiglia, prese in moglie un'olandese, da cui trasse il cognome de Groot (latinizzato in Grotius, onde l'italiano Grozio)[22].

Grozio ritratto da Jan Anthonisz van Ravesteyn all'età di sedici anni (1599).

Appresi precocemente il latino, il greco e l'ebraico, fu ammesso nel 1594 all'Università di Leida, ove intrattenne contatti con Giusto Lipsio, divenendo scolaro di Giuseppe Giusto Scaligero[23], ma non conseguendo alcun titolo. Abbandonata l'Università di Leida nel 1598, il quindicenne Grozio seguì in missione diplomatica il Gran Pensionario d'Olanda, Johan van Oldenbarnevelt, recandosi con lui in Francia, alla corte di Enrico IV di Borbone, ove conseguirà il titolo di dottore in legge a Orléans[24]. Enrico IV fu così tanto impressionato dalle capacità del giovane Ugo da presentarlo alla sua corte, dopo averlo decorato di una collana d'oro, come «il miracolo dell'Olanda»[25].

Grozio ritratto da Michiel van Mierevelt all'età di venticinque anni (1608).

Ritornato in patria nel 1599, Grozio s'impegnò nella professione forense, partecipando al contempo all’attività politica olandese e concorrendo alla stabilizzazione della neonata Repubblica delle Province Unite (appartiene a questo periodo lo scritto animato da vivo sentimento patriottico, il Parallelon rerumpublicarum). Nel 1602, un incidente diplomatico fra la Compagnia unificata delle Indie orientali e i portoghesi (la cattura olandese di un vascello lusitano nello stretto di Malacca), fu l'occasione di una contesa giudiziaria sulla spartizione della preda, che indusse Ugo a perorare la causa della Compagnia davanti al Tribunale delle prede. Ispirato dalla vicenda giudiziaria, Grozio prese ad elaborare, fra il 1604 e il 1606, il De iure praedae (di cui sarà licenziato, nel 1609, solo un capitolo, intitolato Mare liberum, rimanendo il resto dell'opera inedito fino al 1868[26]), una sìlloge di argomentazioni giuridiche adoperate in qualità di avvocato davanti al Tribunale, e che costituirà – secondo il giudizio della critica recente – il nucleo fondamentale del successivo De iure belli ac pacis[27]. L'apparizione di Mare liberum suscitò l'opposizione dello scrittore portoghese Serafino de Freitas, culminata nella pubblicazione del libretto polemico De iusto imperio Lusitanorum Asiatico (1625), nonché quella dell’inglese John Selden, che nel 1636 dava alle stampe il suo Mare clausum[28]. In Italia, Pietro Battista Borgo, ispirandosi al pamphlet di Selden, compose il De dominio serenissimae Genuensis Reipublicae in Mari Ligustico (1641), in cui, contro le tesi groziane sulla libertà dei mari, rivendicava i diritti della Repubblica di Genova sul Mar Ligure[29].

Maria van Reigersbergen ritratta da Michiel van Mierevelt (1640[30]).

La fama conquistata con l'esercizio dell'avvocatura permise a Ugo, nel 1607, ormai quasi venticinquenne, di accedere alla carica di advocatus fiscalis (procuratore generale degli ordini d’Olanda e West-Frisia[31]). Successivamente, nel 1608, convolerà a nozze con Maria van Reigersbergen[32], dalla cui unione nasceranno quattro figli maschi, Cornelio, Pietro (deceduto nel giugno 1614), Pietro (nato il 28 marzo 1615) e Diderico, nonché tre femmine, Cornelia, Francesca e Maria[33][34]. Nel 1609, intanto, il Gran Pensionario Oldenbarnevelt, animato da sentimenti pacifisti, favoriva la conclusione di una tregua di dodici anni con la Spagna di Filippo III d’Asburgo e del suo mediocre primo ministro, il duca di Lerma. La tregua, tuttavia, veniva fortemente osteggiata dal principale antagonista dell'Oldenbarnevelt, lo Stadhouder Maurizio d’Orange-Nassau, figlio dell’eroe della guerra d'indipendenza contro Filippo II d’Asburgo, Guglielmo il Taciturno, che pertanto parteggiava per il partito bellicista. Nella querelle fra irenisti e bellicisti Grozio prese le parti del Gran Pensionario, realizzando una importante opera di ricostruzione storica, intitolata De antiquitate Reipublicae Batavicae (1610), nella quale si dimostrava come la floridezza delle istituzioni olandesi non fosse stata intaccata dalla lotta contro gli Asburgo di Spagna[35].

Il castello del Loevestein, ove Grozio trascorse gli anni di prigionia.

Il dissidio fra sostenitori del partito orangista e sostenitori della politica irenista del Gran Pensionario coincise con la rottura dell'unità religiosa fra i calvinisti batavi, i quali si divisero in arminiani, o seguaci della dottrina di Jacob Arminius, che davano una lettura sinergista, pertanto meno rigorosa, della dottrina della predestinazione (permettevano che alla definizione del proprio destino partecipasse anche l'uomo), e ortodossi gomaristi, ossia seguaci della dottrina di Franciscus Gomarus, pei quali, invece, la dannazione o la redenzione degli uomini era completamente rimessa all'arbitrio divino[36]. Nella contesa religiosa gli arminiani facevano appello (mediante una Rimostranza, onde la denominazione di rimostranti), al potere pubblico, affinché questo garantisse il rispetto della tolleranza e la professione del proprio credo. I gomaristi, invece, si adoperavano per la celebrazione di un sinodo che restaurasse l’unità della Chiesa riformata. Politicamente la rimostranza intercettò il favore del Gran Pensionario e della borghesia olandese (ivi compreso Grozio), la quale era nutrita di cultura umanistica e si faceva portavoce di istanze di tolleranza. Dalla divisione religiosa Grozio trasse l'ispirazione per la composizione, fra il 1614 e il 1617, del De imperio summarum circa sacra (che vedrà la luce, comunque, solo nel 1647), in cui si dimostrava come fosse lecito l'intervento statale nella risoluzione delle questioni del culto[37].

Nel medesimo torno d'anni Grozio affiancava alla vivace produzione letteraria un importante impegno politico ricoprendo, a partire dal 1613, la carica di sindaco di Rotterdam, la quale, sommandosi a quella di advocatus fiscalis, lo rendeva uno degli uomini più influenti del tempo. L'autorità acquisita fece sì che, proprio nel 1613, Oldenbarnevelt, bisognoso di cattivarsi il favore delle nazioni straniere per aver ragione del partito orangista, affidasse a Grozio il delicato compito di recarsi in missione diplomatica presso il re d'Inghilterra, Giacomo I Stuart, succeduto alla protestante Elisabetta Tudor. Il mancato accordo con i reali d'oltremanica, unitamente all'aggravarsi delle tensioni interne alla Repubblica delle Province Unite (le sei province di Utrecht, Zelanda, Frisia, Gheldria, Groninga, Overijssel, tutte fedeli all'ortodossia calvinista, mal sopportavano l'egemonia economica esercitata dall'Olanda), rese impossibile l'applicazione del decreto pro pace ecclesiastica (composto dallo stesso Grozio nel 1614), sicché la fronda interna sfociò in un duro scontro per la garanzia del pluralismo religioso e dell’autodeterminazione di ogni provincia. Delle difficoltà incontrate dal partito del Gran Pensionario seppe valersi Maurizio d’Orange-Nassau, il quale, desiderando realizzare una politica d’intervento in politica estera e di accentramento in quella interna, offrì, nel 1617, il suo appoggio ai gomaristi. Il dinamismo politico orangista comportò, con la convocazione del sinodo di Dordrecht (1618 - 1619), l'amara sconfitta del Gran Pensionario, condannato alla pena capitale, e degli arminiani. Proprio la vicinanza di Grozio all'Arminianesimo e al Gran Pensionario fu all'origine della sua condanna all'ergastolo da scontare presso il carcere del Loevestein[38][39]. Raggiunto il potere, Maurizio d'Orange-Nassau approfittò della scadenza dei termini della tregua dei dodici anni con gli Spagnoli e, nel 1621, scendeva in guerra al fianco dei Boemo-palatini (aderenti all’Unione evangelica) e degli Inglesi contro gli Asburgo d'Austria, sostenuti dalla Lega cattolica del bavarese Massimiliano e dagli spagnoli, per tentare nuove conquiste contro i dominatori di un tempo.

La cassa per i libri dentro cui Grozio evase dal carcere di Loevestein.

Gli anni di reclusione presso il carcere di Loevestein, che segnarono profondamente la vita del Grozio, non impedirono l'impegno intellettuale, che continuò indefesso e libero dall’ottica particolaristica che le precedenti necessità politiche imponevano. La pena del carcere a vita, tuttavia, non fu scontata per intero da Ugo, grazie all’ingegnosa operosità della moglie, che, già nel 1621, riusciva a farlo evadere dentro una cassa per i libri (sicché si disse che Grozio trovò nei libri «sapere e salvezza»[28]). Dopo la rocambolesca fuga dalla prigione del Loevestein, Grozio riparò in Francia, a Parigi. Proprio al soggiorno parigino risale la pubblicazione dell’opera giuridica più importante, che ne avrebbe consacrato la notorietà negli anni successivi, il De iure belli ac pacis, licenziato nel 1625 (ma compreso già nel 1626 nell'Index librorum prohibitorum[40]), e sollecitato dalle violenze consumatesi durante la guerra dei trent'anni. L'opera, pensata e composta durante il periodo di ozio bucolico trascorso a Balagny, fu trascritta col concorso di un suo parente, il giurista olandese Theodorus Graswinckel[41].

Monumento dedicato alla memoria di Ugo Grozio a Delft (scolpito da Franciscus Leonardus Stracké).

Stanco della vita privata, Grozio abbandonò, nel 1632, Parigi per ritornare in Olanda, ove però fu costretto alla clandestinità, quindi ad emigrare ad Amburgo. In questi anni la proposta groziana per la soluzione dei conflitti religiosi si rivolge all’ecumenismo, che egli non propugna solo teoricamente, ma cerca di realizzare praticamente mercé l'impegno politico, avendo frattanto ottenuto, nel 1634, dalla regina Cristina di Svezia la carica di ambasciatore svedese in Francia. Ritornato, pertanto, a Parigi, Ugo riprese la consuetudine con gli ambienti governativi da cui era stato distolto negli anni della prigionia e della clandestinità. Nel 1645, tuttavia, stancatosi del faticoso ufficio diplomatico (a Parigi si era dovuto scontrare con l’ostilità del cardinal Richelieu[42]), partì alla volta di Stoccolma per rassegnare le dimissioni nelle mani di Cristina, ma durante il viaggio di ritorno in patria, a causa di un naufragio, fu costretto a far scalo a Rostock, nel Meclemburgo, ove fu colto dalla morte il 28 agosto. Le sue spoglie poterono far ritorno in patria solo dopo la restaurazione repubblicana, ricevendo sepoltura nella Chiesa Nuova di Delft, accanto al mausoleo in memoria di Guglielmo il Taciturno[43].

A Grozio è intitolato l'asteroide 9994 Grotius[44].

Pensiero politico e giuridico

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(DE)

«Hugo Grotius durch Zusammenstellung der geschichtlichen Benehmungen der Völker gegeneinander und mit der Unterstützung eines gewöhnlichen Räsonnements allgemeine Grundsätze, eine Theorie aufgestellt hat, welche Philosophie des äußeren Staatsrechts genannt werden kann[45]

(IT)

«Ugo Grozio, col raccogliere i modi in cui i popoli si sono comportati nella storia l'uno verso l'altro, e col sussidio dell'ordinario raziocinio, ha stabilito princìpi generali, una teoria, la quale può essere chiamata filosofia del diritto esterno degli Stati[46]

Il problema del metodo nel De iure belli ac pacis

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Frontespizio della prima edizione del De iure belli ac pacis (1625).

Nel De iure belli ac pacis Grozio affronta, seppur incidentalmente, la questione del metodo, optando per una soluzione eclettica. Egli, infatti, afferma che il diritto naturale può essere attinto sia a priori, dimostrando «l'assoluta conformità oppure discordanza di qualche cosa con la natura razionale e sociale», sia a posteriori, considerando diritto naturale «ciò che presso tutti i popoli civili [...] è ritenuto tale» (I, I, XII, 1[47][48]). Nonostante il metodo a priori sia giudicato «più rigoroso», esso non vale a inscrivere Grozio nella tradizione del razionalismo, né quello a posteriori, «alla portata di tutti», è sufficiente per ricomprendere l'autore del De iure belli ac pacis nell'àmbito dell'empirismo. L'opzione eclettica, dunque, denuncerebbe, secondo la critica, il limite speculativo del giurista batavo[49].

Teoria del contratto sociale

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Grozio è considerato, insieme a Alberico Gentili e Francisco de Vitoria, il padre del diritto internazionale in epoca moderna. Inoltre, nella sua opera De iure belli ac pacis traccia un quadro completo delle tendenze che poi porteranno al razionalismo moderno.

Una delle teorie giusfilosofiche più importanti formulate dall'olandese fu quella del "contratto sociale", e cioè «che lo stato di natura deriva dalla tendenza dell'uomo che è portato a istituire con gli altri simili una determinata forma di comunità politica, pacifica e concorde» (appetitus societatis).

Il contratto sociale si attua quando lo stato di natura diventa impraticabile, violento e insicuro per l'aumento dei bisogni, per la diminuzione delle ricchezze disponibili e per il nascere degli istinti egoistici.

Frontespizio della traduzione groziana dei Phaenomena di Arato (1600).

In questo caso gli uomini, in vista di un'utilità comune, passano dallo stato di natura allo stato civile trasferendo a un sovrano, mediante un patto, il potere di far coercitivamente rispettare la sfera di interessi di ciascun individuo, di mantenere l'ordine sociale e la pace.

Questo contratto, in cui si fissano i diritti del singolo ed i poteri del sovrano, crea lo Stato e il suo potere nonché le due distinte sfere di diritto pubblico e diritto privato. Lo Stato viene concepito da Grozio come un macroindividuo che è in grado, come un individuo, di tenere dei rapporti con gli uomini diversamente dalla pólis greca o dai corpora medioevali. Quest'idea accompagna lo sviluppo della borghesia e si traduce nell'idea giusnaturalistica secondo la quale l'uomo possiede strumenti necessari per conoscere e conseguentemente arrivare a dominare il mondo grazie alle nuove scoperte scientifiche.

Scrittore teatrale

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Frontespizio del primo volume della seconda edizione dell'Opera omnia theologica (1732).

Tra i sedici e i diciotto anni compose tre tragedie latine: Christus patiens, Sophomphaneas (titolo egiziano che significa Salvatore del mondo[50]) e Adamus exul. Nell'Adamus exul Ugo Grozio descrive, in eleganti versi latini, il tentativo del diavolo di far cadere in peccato Adamo. Solo dopo il fallito tentativo demoniaco, il tentatore si è rivolto ad Eva. Secondo alcuni critici l'Adamus exul è stata tra le opere che ispirarono John Milton nella composizione del Paradiso perduto[51][52].

La verità della religione cristiana

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Nel 1632 Ugo Grozio scrisse un libro in cui proclamava la sua adesione al Cristianesimo, dal titolo De veritate religionis Christianae, che venne tradotto dal latino in inglese, persiano, cinese e in arabo da Edward Pococke. Venne utilizzato dai missionari in Oriente e rimase in stampa fino alla fine del XIX secolo. Parte del testo riguardava la questione emergente della consapevolezza storica dell'autorità e del contenuto dei Vangeli canonici. Altre parti, invece, riguardavano il paganesimo, nonché l'ebraismo e l'islam. Ciò che distingue quest'opera dalle altre nell'ambito dell'apologetica cristiana è il ruolo di precursore di alcuni problemi emersi nel deismo del XVIII secolo, e che Grozio fu il primo ad applicare alla difesa della fede cristiana nel campo dell'apologetica legale o giuridica.

Lo stesso argomento in dettaglio: De iure belli ac pacis.

Qui si riporta una bibliografia parziale degli scritti groziani, ordinata secondo l'anno di pubblicazione. Per la bibliografia completa degli scritti del giurista olandese, si rimanda al testo francese di Jacob ter Meulen e Pieter Johan Jurriaan Diermanse, Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius, La Haye, Martinus Nijhoff, 1950.

  • (LA) Hugonis Grotii, De iure belli ac pacis libri tres, in quibus ius naturæ et gentium item iuris publici præcipua explicantur, Parisiis, Apud Nicolaum Buon, in via Jacobæa, sub signis S. Claudii, et Hominis Silvestris, 1625 (MDCXXV), ISBN non esistente. URL consultato il 18 agosto 2019.
    • (LA) Hugonis Grotii, De iure belli ac pacis libri tres, in quibus ius naturæ et gentium item iuris publici præcipua explicantur, curavit B.J.A. de Kanter-van Hettinga Tromp. Editionis anni 1939 quæ Lugduni Batavorum in ædibus E.J. Brill emissa est exemplar photomechanice iteratum. Annotationes novas addiderunt R. Feenstra et C.E. Persenaire, adiuvante A. Arps-De Wilde, Aalen, Scientia Verlag, 1993, ISBN 3-511-09230-2.
  • (LA) Hugonis Grotii, Poëmata, Lugduni Batavorum, Apud Hieronymum de Vogel, 1645 (MDCXLV), ISBN non esistente. URL consultato il 18 gennaio 2017.
  • (LA) Hugonis Grotii, Operum theologicorum, tomus primus, Amstelædami, Apud Heredes Iohannis Blaev, 1679 (MDCLXXIX), ISBN non esistente. URL consultato il 18 gennaio 2017.
  • (LA) Hugonis Grotii, Operum theologicorum, tomi II, volumen I, Amstelædami, Apud Heredes Iohannis Blaev, 1679 (MDCLXXIX), ISBN non esistente. URL consultato il 18 gennaio 2017.
  • (LA) Hugonis Grotii, Operum theologicorum, tomus tertius, Amstelædami, Apud Heredes Iohannis Blaev, 1679 (MDCLXXIX), ISBN non esistente. URL consultato il 18 gennaio 2017.
  • (LA) Hugonis Grotii, Annotationes in Epistolas apostolicas et Apocalypsin, in Opera omnia theologica, in quatuor tomos divisa, Ante quidem per partes, nunc autem conjunctim & accuratius edita. Quid porro huic editioni prae caeteris accesserit, praefatio ad lectorem docebit. Tomus tertius, Basileae, Apud E. & J. R. Thurnisios, fratres, 1732 (MDCCXXXII), ISBN non esistente. URL consultato il 18 gennaio 2017.
    • Ristampa dell'edizione del 1679 per i tipi Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstat 1972, ISBN 978-3-7728-0164-8, 4 voll.
  • (LA) Hugonis Grotii, De jure praedae commentarius, Ex Auctoris Codice descripsit et vulgavit H.G. Hamaker, Litt. Dr., Hagae Comitum, Apud Martinum Nijhoff, 1868 (MDCCCLXVIII), ISBN non esistente. URL consultato il 18 gennaio 2017.
  1. ^ La traduzione è tratta da Antonio Corsano, Giambattista Vico, Bari, Laterza, 1956, p. 148, ISBN non esistente. URL consultato il 18 settembre 2016.
  2. ^ Sul nome autentico di Grozio (Huig de Groot, non Hugo van Groot), v. G. Fassò, pp. 309-312.
  3. ^ G. Fassò, pp. 80-81.
  4. ^ Norberto Bobbio e Michelangelo Bovero, Società e Stato nella filosofia politica moderna. Modello giusnaturalistico e modello hegelo-marxiano, Milano, Il Saggiatore, 1979, pp. 21 e 99, nota 5, ISBN non esistente.
    «Per opera del [Pufendorf] è nata e si è tramandata la leggenda di un Grozio padre del diritto naturale [nota 5: Già nella sua prima opera, Elementorum iurisprudentiae universalis libri duo, 1660, cui egli aveva affidato il primo temerario ma improrogabile tentativo di esporre la scienza del diritto come scienza dimostrativa, il Pufendorf, dopo aver dichiarato che sino allora la scienza del diritto «non era stata coltivata nella misura richiesta dalla sua necessità e dalla sua dignità», esprime il proprio debito di riconoscenza a due soli autori, Grozio e Hobbes. In un'opera di molti anni posteriore, Eris scandica, qua adversos libros de iure naturali et gentium obiecta diluuntur (1686), scritta per sbaragliare i suoi critici, Pufendorf ribadisce la convinzione che il diritto naturale «solo in questo secolo abbia cominciato ad essere elaborato in forma appropriata», essendo stato nei secoli passati, prima disconosciuto dagli antichi filosofi, specie da Aristotele, il cui campo d'indagine era ristretto alla vita e ai costumi delle città greche, poi frammisto, ora ai precetti religiosi nelle opere dei teologi, ora alle regole di un diritto storico tramandatosi in una compilazione arbitraria e lacunosa, come era il diritto romano, nelle opere dei giuristi. Ancora una volta sulla turba dei pedanti e litigiosi commentatori dei testi sacri o di leggi di un popolo remoto si elevano i due autori cui si deve il primo tentativo di fare del diritto una scienza rigorosa: Grozio e Hobbes. Di Grozio dice che prima di lui «non vi fu alcuno che distinguesse esattamente i diritti naturali dai positivi e tentasse di disporli in un sistema unitario e completo (...in pleni systematis rotunditatem)». Questo passo si trova in un abbozzo di storia del diritto naturale cui Pufendorf dedica il primo capitolo dello scritto Speciem controversiarum circa ius naturae ipsi nuper motarum che fa parte della summenzionata Eris scandica
  5. ^ (LA) Samuelis Pufendorfii, Specimen controversiarum circa ius naturale ipsi nuper motarum, in Eris Scandica, qua adversus libros de iure naturali et gentium obiecta diluuntur, Francufurti, Knochii, 1686 (MDCLXXXVI), p. 200, ISBN non esistente. URL consultato il 9 gennaio 2017.
    «Qui naturalia iura a positivis accurate discerneret, et ista in plenisystematis rotunditatem disponere aggrederetur, ante Hugonem Grotium nemo extitit (trad. it. di G. Fassò, in U. Grozio, Prolegomeni al diritto della guerra e della pace, introduzione e note di G. Fassò, aggiornamento di Carla Faralli, Morano, Napoli 1979, p. 12, nota 2)»
  6. ^ Stefano Pietropaoli, Mitologie del diritto internazionale moderno. Riflessioni sull'interpretazione schmittiana della genesi dello jus publicum europaeum, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, vol. 37, Milano, Giuffrè, 2008, p. 484, ISBN 88-14-14176-2. URL consultato il 10 gennaio 2017.
    «Tutte le interpretazioni che attribuiscono ora all'uno ora all'altro il titolo di fondatore del diritto internazionale moderno possono essere sostenute, ma bisogna convenire che solo in maniera approssimativa si può riconoscere la paternità del diritto internazionale ad un solo autore»
  7. ^ H. Welzel, p. 185: «Non solo nel diritto internazionale, ma anche nel diritto naturale, Grozio deve essere considerato come il tardo epigono della scolastica, soprattutto dell'ultima scolastica spagnola».
  8. ^ Carl Schmitt, Il Nomos della Terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum», a cura di Franco Volpi, traduzione e postfazione di Emanuele Castrucci, Milano, Adelphi, 1991 [1974], pp. 154-155, ISBN 978-88-459-0846-0.
    «Rispetto alla nuova chiarezza concettuale prodotta da Bodin, lo stile di Grozio significa da un punto di vista scientifico un regresso o quanto meno, per usare un eufemismo, un'espressione di "conservatorismo". [...] Grozio non è un innovatore, ma piuttosto colui che, mediante la sua "religione naturale", aprì alla giurisprudenza la strada verso l'Illuminismo. La sua fama nel campo della storia del diritto gli appartiene "par droit de conquête"»
  9. ^ N. Bobbio, p. 28: «Grozio si rivela come un eclettico, e quindi non è propriamente un filosofo: la filosofia eclettica è un'antologia filosofica, una non filosofia. Una filosofia è qualcosa di impegnativo, è più che una soluzione: è una decisione personale; comporta rischio e responsabilità: è una presa di posizione di fronte ai problemi universali. Il filosofo si assume la responsabilità del proprio pensiero, l'eclettico non assume alcuna responsabilità.
    In questa concezione della filosofia non vi è posto per Ugo Grozio che, per il suo eclettismo, non può essere considerato filosofo nel senso proprio e più profondo della parola. Uomo moderno, il Grozio incentra la sua attenzione sulla natura, e questa sua opera di novatore e di ricercatore lo fa invece ben degnamente scienziato.
    Grozio non è quindi filosofo, ma giurista, ed è giurista perché il diritto è la sua stessa realtà».
  10. ^ G. Fassò, p. 84.
  11. ^ Contro «l'immagine di un Grozio innovatore e precursore, qual era stata fissata dai suoi stessi seguaci Pufendorf e Thomasius, e poi per lunga serie di meccaniche ripetizioni fedelmente e ostinatamente riprodotta», cfr. gli articoli di Norberto Bobbio, Legge naturale e legge civile nella filosofia politica di Hobbes (PDF), in Studi in memoria di Gioele Solari, Torino, Edizioni Ramella, 1954, pp. 61-101 (la citazione è tratta da p. 62).; Hobbes e il giusnaturalismo (PDF), in Rivista critica di storia della filosofia, Firenze, La Nuova Italia, 1962, pp. 471-486.
  12. ^ Guido Fassò, Groot, Huig de, in Carla Faralli, Enrico Pattaro e Giampaolo Zucchini (a cura di), Scritti di filosofia del diritto, vol. 3, Milano, Giuffrè, 1982, p. 1305, ISBN non esistente.
    «In realtà, anche se oggi si tende a negare a Grozio vero talento speculativo e a giudicarlo semplice giurista e non filosofo, è tuttavia riconosciuto da tutti che la moderna filosofia del diritto prende le mosse da lui; e bisogna aggiungere che, indirettamente, fa capo a lui anche gran parte dell'etica dei secc. XVII e XVIII, in quanto essa si ricollega al giusnaturalismo, che, a sua volta, trova le sue premesse, storicamente almeno, nella dottrina di Grozio»
  13. ^ N. Bobbio, p. 21.
  14. ^ Albin Lesky, Storia della letteratura greca, traduzione di Fausto Codino, vol. 3, Milano, Il Saggiatore, 1996 [1957-58, 1971], p. 922, ISBN 88-428-0369-3.
    «Dopo la scoperta della Palatina l'Antologia Planudea ha servito soltanto da ausilio e da integrazione. La sua ultima edizione è quella di H. de Bosch, 5 voll., Utrecht 1795-1822, con la splendida traduzione latina di H. Grotius»
  15. ^ a b Ernst Cassirer, La filosofia dell'Illuminismo, traduzione di E. Pocar, Firenze, La Nuova Italia, 1973 [1932], p. 263, ISBN non esistente.
  16. ^ A. Droetto, p. 258.
  17. ^ F. Todescan, p. 113: «Dopo la pubblicazione del De iure belli ac pacis, Grozio si dedicherà alla stesura di copiose Annotationes all'Antico ed al Nuovo Testamento, che saranno pubblicate postume, in forma completa, per la prima volta nel 1679».
  18. ^ F. Todescan, pp. 113-114: «Frutto di un'esegesi sobria e concisa, di impronta filologica, [le Annotationes in Vetus et Novum Testamentum] non si proporranno intenti dogmatici. L'ossequio al significato letterale, contrapposto alle interpretazioni allegorizzanti, l'attenzione rivolta alle versioni araba e siriaca, oltre che a quella latina, saranno solo uno dei segni dell'educazione filologica ricevuta in gioventù a Leida. Le Annotationes groziane si occuperanno degli autori della Sacra Scrittura allo stesso modo con cui i grandi umanisti trattavano i classici dell'antichità. Di conseguenza la prospettiva teologico-religiosa sfumerà fino a svanire: quello che conterà sarà da un lato il ristabilimento del testo, dall'altro la ricerca di una salda fondazione storica e linguistica alle interpretazioni fornite.
    In tali opere il giurista di Delft seguirà il cammino tracciato dall'Umanesimo, aperto alla suggestione del richiamo ad fontes. Le Annotationes porteranno tutta l'elegante raffinatezza di un'erudizione nutrita di solida cultura giuridica e politica; e il disinvolto uso dei classici indurrà Grozio, più di una volta, a considerare i testi biblici sotto un profilo estetico. Certo non mancherà [...] anche un certo influsso del metodo esegetico di Calvino: ma è pur vero che le componenti di natura dogmatica provenienti dalla tradizione calvinista saranno messe a frutto da Heinrich e Samuel Cocceji e non da Grozio.
    Storia, filologia e critica testuale rimarranno i punti nodali dell'opera esegetica groziana. Il giurista di Delft cercherà di ricostruire per i diversi passi biblici il contesto profano in cui calarli e, abbandonata ogni prospettiva di historia salutis, si rinchiuderà in un lavoro di respiro essenzialmente storico-filologico. La chiusura ad ogni spunto dogmatico imprigionerà il testo, togliendogli la possibilità di manifestare in qualche misura il Verbum Dei: sarà questa un'altra dimensione della secolarizzazione tacitamente penetrata nel testo groziano».
    .
  19. ^ Nicola Abbagnano, Storia della filosofia, vol. 2, Novara, De Agostini, 2006 [1993], p. 497, ISBN non esistente.
    «In una serie di opere teologiche (la principale delle quali è il De veritate religionis christianae, 1627) mirò a superare i contrasti delle confessioni religiose col riconoscimento del significato genuino del cristianesimo. Il suo intento è [...] la pace religiosa; la quale si può conseguire riconducendo la religione ai suoi princìpi naturali: l'esistenza di un Dio unico, puro spirito, la provvidenza, la creazione»
  20. ^ Michel Villey, La formazione del pensiero giuridico moderno, traduzione di Rosabruna D'Ettorre, introduzione di Francesco D'Agostino, Milano, Jaca Book, 2007 [1975], pp. 515-516, ISBN 978-88-16-40164-8. URL consultato il 16 gennaio 2017.
    «La cultura della grande borghesia olandese, quella nel cui senso sono fioriti un Erasmo, un Giusto Lipsio, uno Scaligero, è stata influenzata più che dal calvinismo dallo spirito umanistico.
    Abbiamo già parlato dell'educazione umanistica ricevuta da Grozio e quanta parte della sua vita egli abbia dedicato ai lavori eruditi, alle edizioni dei tragici greci, dei poeti e degli storici latini. Grozio partecipa al movimento che recupera con entusiasmo un nuovo settore delle opere dell'antichità.
    Tutta la sua opera, e non solo quella erudita, è dominata da questa influenza. Anche il suo pensiero religioso. Per provare l'esistenza di Dio e la verità del Vangelo Grozio fa appello alle dottrine dei sapienti stoici. È una sintesi che ricalca quella erasmiana tra Cicerone ed il Vangelo. Il fatto è che l'unità della chiesa cristiana dilacerata può essere ricomposta solo da un cristianesimo semplificato, reinterpretato con l'aiuto della ragione stoica e che pur pretendendo di essere fedelmente evangelico è in realtà dominato dalla ragione e dalla morale degli stoici. Ciò che l'ecumenismo di Grozio ha conservato del cristianesimo sembra essere in primo luogo lo stoicismo»
  21. ^ Matija Berljak, Il diritto naturale e il suo rapporto con la divinità in Ugo Grozio, Roma, Università Gregoriana Editrice, 1978, p. 22, nota 31, ISBN 978-88-7652-184-3. URL consultato l'8 gennaio 2017.
  22. ^ G. Fassò, p. 311.
  23. ^ Sul rapporto di Grozio con l'Università di Leida, cfr. F. Pintacuda De Michelis, pp. 31 e ss.
  24. ^ F. Pintacuda De Michelis, p. XVII.
  25. ^ Marron, p. 382a.
  26. ^ Sulla vicenda redazionale del De iure praede, cfr. F. Todescan, pp. 93-95 e nota 9.
  27. ^ F. Todescan, p. 96.
  28. ^ a b N. Bobbio, p. 22.
  29. ^ (EN) Lillian del Castillo, Law of the Sea, From Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea, Leiden, Brill, 2015, pp. 49 e passim, ISBN 978-90-04-28379-4. URL consultato l'11 dicembre 2016.
  30. ^ (EN) Henk Nellen, Hugo Grotius. A Lifelong Struggle for Peace in Church and State, 1583 – 1645, translated from the Dutch by J.C. Grayson, Leiden, Brill, 2015, p. XXII, ISBN 978-90-04-27436-5. URL consultato il 9 gennaio 2017.
  31. ^ F. Pintacuda De Michelis, p. XIX.
  32. ^ (EN) Henk Nellen, Hugo Grotius. A Lifelong Struggle for Peace in Church and State, 1583 – 1645, translated from the Dutch by J.C. Grayson, Leiden, Brill, 2015, p. 99, ISBN 978-90-04-27436-5. URL consultato il 9 gennaio 2017.
  33. ^ (EN) Henk Nellen, Hugo Grotius. A Lifelong Struggle for Peace in Church and State, 1583 – 1645, translated from the Dutch by J.C. Grayson, Leiden, Brill, 2015, pp. 170-171, ISBN 978-90-04-27436-5. URL consultato il 9 gennaio 2017.
  34. ^ Cfr. anche Marron, p. 392a e nota 1.
  35. ^ F. Pintacuda De Michelis, p. XX.
  36. ^ F. Pintacuda De Michelis, p. XXI.
  37. ^ F. Pintacuda De Michelis, p. XXII.
  38. ^ F. Pintacuda De Michelis, pp. XXIII-XXIV.
  39. ^ Su ciò, cfr. (LA) Sententia lata et pronuntiata adversus Hugonem Grotius, antea Syndicum Roterodamensium, XVIII Maii 1619 styli novi, Hagae comitis, Apud Arnoldum Meuris, s.a., ISBN non esistente. URL consultato il 18 luglio 2017.
  40. ^ Guido Fassò, Ugo Grozio fra medioevo ed età moderna, in Carla Faralli, Enrico Pattaro e Giampaolo Zucchini (a cura di), Scritti di filosofia del diritto, vol. 1, Milano, Giuffrè, 1982, p. 114, ISBN non esistente.
  41. ^ Marron, p. 387b.
  42. ^ Su ciò, cfr. Notizia bio-bibliografica a cura di Guido Fassò, premessa alla sua traduzione dei Prolegomeni al diritto della guerra e della pace, Morano, Napoli 1979, p. 22.
  43. ^ A. Droetto, p. 257.
  44. ^ (EN) Lutz D. Schmadel, Dictionary of Minor Planet Names, vol. 2, 6ª ed., Berlin, Springer Verlag, 2012, p. 714, ISBN 3-540-00238-3. URL consultato il 10 dicembre 2016.
  45. ^ (DE) G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, Bierte unveränderte Auflage mit einem Vorwort von Karl Rosenkranz, Berlin, Duncker und Humblot, 1845 [1830], p. 10, ISBN non esistente. URL consultato l'11 dicembre 2016.
  46. ^ G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, traduzione, prefazione e note di B. Croce, con glossario e indice dei nomi di N. Merker e con una introduzione di C. Cesa, 2ª ed., Roma-Bari, Laterza, 2009 [1830], p. 12, ISBN 978-88-420-6686-6.
  47. ^ U. Grozio, Prolegomeni al diritto della guerra e della pace, traduzione, introduzione e note di Guido Fassò, aggiornamento di Carla Faralli, 3ª ed., Napoli, Morano, 1979 [1949], pp. 69-70, ISBN non esistente.
    «Si suole poi provare che una cosa è di diritto naturale, o a priori, o a posteriori: di questi due metodi, il primo è più rigoroso, il secondo più alla portata di tutti. Si procede a priori quando si dimostra l'assoluta conformità oppure discordanza di qualche cosa con la natura razionale e sociale; a posteriori invece, se non con certezza assoluta, certo almeno con probabilità si conclude essere diritto naturale ciò che presso tutti i popoli, o tutti quelli più civili, è ritenuto tale. Perché un effetto universale esige una causa universale: e la causa di una simile convinzione non sembra poter essere altra che quel senso che si usa dire comune»
  48. ^ (LA) Hugonis Grotii, De iure belli ac pacis libri tres, In quibus ius Naturæ et Gentium, item iuri publici præcipua explicantur. Editio nova cum Annotatis Auctoris, ex postrema eius ante obitum cura multo nunc auctior. Accesserunt et Annotata in Epistolam Pauli ad Philemonem, Amsterdami, Apud Iohannem Blaev, 1646 (MDCXLVI), I, I, XII, 1, pp. 5-6, ISBN non esistente. URL consultato il 16 gennaio 2017.
    «Esse autem aliquid iuris naturalis probari solet tum ab eo quod prius est, tum ab eo quod posterius.quarum probandi rationum illa subtilior est, hæc popularior A priori, si ostendatur rei alicuius convenientia aut disconvenientia necessaria cum natura rationali ac sociali: à posteriori vero, si non certissima fide, certe probabiliter admodum, iuris naturali esse colligitur id quod apud omnes gentes, aut moratiores omnes tale esse creditur. Nam universalis effectus universalem requirit causam: talis autem existimationis causa vix ulla videtur esse posse præter sensum ipsum: communis qui dicitur»
  49. ^ G. Fassò, pp. 78-79: «Grozio non ignora il problema [del metodo]; tuttavia lo elude con una soluzione eclettica, che denuncia non solo i limiti del suo ingegno speculativo, ma anche la scarsa consapevolezza dell'importanza che quel problema aveva in rapporto alla fondazione della nuova cultura».
  50. ^ Marron, p. 383a.
  51. ^ Marron, p. 383a: «La prima [: l'Adamus exul] venne in luce a Leida nel 1601. È opinione che non sia stata inutile a Milton nel suo Paradiso perduto».
  52. ^ John Milton, Paradiso perduto, a cura di Roberto Sanesi, con un saggio introduttivo di Frank Kermode [1960], Milano, Mondadori, 1984 [1667], p. XXXIX, ISBN 88-04-33168-2.
    «Nella primavera del 1638 [...] il poeta parte per Parigi, dove entra in contatto con il diplomatico e giurista Hugo Grotius, autore fra l'altro di un Adamus Exul che ebbe quasi certamente qualche influenza su Milton, in particolare per ciò che riguarda alcuni tratti di Paradise Lost»
Biografie
Traduzioni italiane
  • Ugo Grozio, Il diritto di guerra e di pace, a cura di Carlo Galli e Antonio Del Vecchio, vol. 1, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Press, 2023, ISBN 978-88-7723-147-5.
  • Ugo Grozio, Il diritto di guerra e di pace, a cura di Carlo Galli e Antonio Del Vecchio, vol. 2, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Press, 2023, ISBN 978-88-7723-149-9.
  • Ugo Grozio, Il diritto di guerra e di pace, a cura di Carlo Galli e Antonio Del Vecchio, vol. 3, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Press, 2023, ISBN 978-88-7723-151-2.
  • Ugo Grozio, Il diritto della guerra e della pace. Prolegomeni e libro primo, a cura di Fausto Arici e Franco Todescan, introduzione di Guido Fassò, Padova, CEDAM, 2010, ISBN 978-88-13-29030-6.
  • Ugo Grozio, Il potere dell'autorità sovrana in ordine alle cose sacre e altri scritti, a cura di Lucia Nocentini, Tirrenia-Pisa, Edizioni del Cerro, 1993, ISBN non esistente.
  • Ugo Grozio, Della vera religione cristiana, a cura di Fiorella Pintacuda De Michelis, Roma-Bari, Laterza, 1973, ISBN non esistente.
  • Ugo Grozio, Mare liberum, a cura di Francesca Izzo, Napoli, Liguori, 2007, ISBN 978-88-207-3996-6.
  • Brani scelti dal De iure belli ac pacis sono presenti nell'antologia curata da Carlo Galli, Guerra, 3ª ed., Roma-Bari, Laterza, 2015, ISBN 978-88-420-7464-9.
Epistolario
Letteratura critica
  • (DE) Klaus Kowalski, Das Vertragsverständnis des Hugo Grotius. Zwischen Gerechtigkeit, Treue und Rechtsübertragung, Colonia, Böhlau, 2022, DOI:10.7788/9783412524944, ISBN 978-3-412-52492-0.
  • (DE) Joachim Schlüter, Die Theologie des Hugo Grotius, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1919, ISBN non esistente.
  • Antonio Falchi, Carattere ed intento del De iure belli ac pacis di Grozio, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1925, pp. 562-582, ISBN non esistente. URL consultato il 14 maggio 2020.
  • (DE) Erik Wolf, Grotius, Pufendorf, Thomasius. Drei Kapitel zur Gestaltgeschichte der Rechtswissenschaft, Tübingen, Verlag von J.C.B. Mohr, 1927, pp. 6-63, ISBN non esistente.
  • (DE) Otto Kluge, Die Dichtung des Hugo Grotius im Rahmen der neulateinischen Kunstpoesie, Leiden, E.J. Brill, 1940, ISBN non esistente. URL consultato il 18 gennaio 2017.
  • Giovanni Ambrosetti, I presupposti teologici e speculativi delle concezioni giuridiche di Grozio, Bologna, Zanichelli, 1955, ISBN non esistente.
  • Giorgio Del Vecchio, Grozio e altri scrittori del suo tempo (Gentili, Suarez, Selden, ecc.), in Lezioni di filosofia del diritto, 13ª ed., Milano, Giuffrè, 1965 [1930], pp. 36-44, ISBN non esistente.
  • Hans Welzel, Ugo Grozio, in Diritto naturale e giustizia materiale, a cura di Giuseppe De Stefano, presentazione di Enrico Paresce, Milano, Giuffrè, 1965 [1951], pp. 185-194, ISBN 88-14-03190-8.
  • Fiorella Pintacuda De Michelis, Le origini storiche e culturali del pensiero di Ugo Grozio (PDF), Firenze, La Nuova Italia, 1967, ISBN non esistente. URL consultato il 15 settembre 2016 (archiviato dall'url originale il 10 maggio 2018).
  • Antonio Droetto, Studi groziani, a cura di Carlo Pincin, prefazione di Norberto Bobbio, Torino, Giappichelli, 1968, ISBN non esistente.
  • Guido Fassò, Il nome di Grozio, in Carla Faralli, Enrico Pattaro e Giampaolo Zucchini (a cura di), Scritti di filosofia del diritto, vol. 1, Milano, Giuffrè, 1982 [1957], pp. 309-312, ISBN non esistente.
  • Antonio Corsano, Ugo Grozio. L'umanista, il teologo, il giurista, a cura di Cristina Longo, Galatina, Congedo, 1999 [1948], ISBN 88-8086-303-7.
  • Guido Fassò, Grozio, in Carla Faralli (a cura di), Storia della filosofia del diritto, vol. 2, Roma-Bari, Laterza, 2001 [1968], pp. 71-84, ISBN 978-88-420-6240-0.
  • Guido Fassò, Vico e Grozio, Napoli, Guida, 1971, ISBN non esistente.
  • (EN) AA.VV., Grotiana, 37 voll., Leiden, E.J. Brill, 1980-2016. URL consultato il 28 gennaio 2017.
  • Paola Negro, Intorno alle fonti scolastiche di Hugo Grotius, in Alessandro Ghisalberti (a cura di), Dalla Prima alla Seconda Scolastica. Paradigmi e percorsi storiografici, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2000, pp. 200–251, ISBN 978-88-7094-414-3.
  • Lucia Nocentini, All'origine del discorso politico moderno: Ugo Grozio teologo e politico (ZIP), Pisa, PLUS, 2005, ISBN 88-8492-225-9. URL consultato il 3 novembre 2017.
  • Norberto Bobbio, Ugo Grozio, in Tommaso Greco (a cura di), Il giusnaturalismo moderno, Torino, Giappichelli, 2009 [1946], pp. 19-51, ISBN 978-88-348-9581-8.
  • Franco Todescan, Il «calvinismo» di Grozio, in Le radici teologiche del giusnaturalismo laico. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico del secolo XVII, Padova, CEDAM, 2014 [1983], pp. 21-139, ISBN 978-88-13-34059-9.

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